FAQ: QUELLO CHE CI CHIEDONO PIU' SPESSO.
Perché consapevoli della delicatezza di ogni singola fase di un’operazione immobiliare, grazie ad uno staff composto da professionisti del settore e ad un metodo imprenditoriale di gestione delle risorse, siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti un’organizzazione in grado di fornire la risposta più completa in un mercato immobiliare sempre più complesso e sempre più connesso a tutte le sfere della vita.
Generalmente la valutazione dell’ immobile, seguita da un incarico di mediazione, è gratuita. Nel caso si voglia stimare il proprio immobile, senza incarico di mediazione, il costo della perizia varia in base al valore finale ed alla sua complessità.
I nostri periti esperti sapranno certamente stabilire il più probabile valore di mercato del vostro immobile avvalendosi di un metodo serio e collaudato che si basa prima sulla necessaria raccolta delle caratteristiche del bene oggetto di stima, dopodiché sull’analisi dei dati OMI e del Borsino Immobiliare, in aggiunta ad un’attenta comparazione del mercato di zona mediante sofisticati strumenti di geolocalizzazione e di indagine del territorio.
Contattandoci allo 051 6569235 oppure scrivendo a info@santostefanoimmobiliare.it. sarete ricontattati in giornata da un nostro agente immobiliare che in tempi molto brevi vi fornirà le informazioni richieste nonché i dettagli di contorno utili a profilare con grande efficacia la potenziale utenza acquirente.
Per affidare a noi il vostro immobile potete contattarci telefonicamente allo 051 6569235 oppure scrivere a info@santostefanoimmobiliare.it. Verrete ricontattati in giornata da un nostro agente immobiliare che risponderà alle vostre domade e vi presenterà i nostri servizi esclusivi, qualificati e sicuri.
Per essere accanto ai nostri clienti in ogni singola fase di un’operazione immobiliare abbiamo sviluppato un metodo chiaro e completo. Per maggiori informazioni, clicca qui.
L’art. 1754 c.c. definisce mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Secondo l’art. 1755 il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento.
Il compenso maturerà all’avvenuta conoscenza da parte dell’acquirente dell’accettazione della proposta di acquisto e sarà versato alla data del contratto preliminare. In mancanza di questo, entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell’accettazione della proposta di acquisto.
Le percentuali delle provvigioni dovute sia dal venditore, sia dal compratore sono riportate all’interno della sezione Usi e Consuetudini di ogni Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. A questa percentuale va aggiunta l’IVA di legge che attualmente è del 22%. Tutto cio’ suscritto, salvo patti contrari tra l’agenzia ed il cliente.
Non è dovuto alcun compenso per mediazione di vendita immobiliare se la vendita non si è perfezionata.
L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è un documento ufficiale obbligatorio per poter pubblicizzare e vendere l’immobile. Si tratta di un documento valido 10 anni, generalmente redatto e fornito da un tecnico abilitato, come per esempio un geometra o un ingegnere, detto certificatore energetico. Si definisce Attestato di Prestazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa si applicano le disposizioni regionali. L’A.P.E. stabilisce, in valore assoluto, il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza. Più è bassa è la lettera associata all’immobile (es. G), maggiore è il suo consumo energetico; più alta è la lettera associata all’immobile (es. A4), minore è il suo consumo energetico.
La Relazione Tecnica Integrata nasce da un protocollo di intesa fra gli Ordini Notarili, quelli Professionali e le Associazioni di Categoria Immobiliare, e si prefigge l’obiettivo di regolamentare e regolarizzare le compravendite immobiliari. Si basa su riferimenti normativi del codice civile art. 1490 e il 1497 e del D.L. 31 maggio 2010 n.78 art. 29 comma 1 bis. La Relazione Tecnica Integrata è un documento redatto da un tecnico abilitato che attesta sotto la sua responsabilità, la conformità dell’immobile in relazione alla normativa catastale ed a quella urbanistica. Il fine è quello di proteggere le compravendite immobiliari da vizi occulti od omissioni che possano portare all’annullamento dell’atto di compravendita.